Viola i propri doveri deontologici l’avvocato che non attende un collega in ritardo di cinque minuti

Viola i propri doveri deontologici l’avvocato che non attende un collega in ritardo di cinque minuti
12 Luglio 2016: Viola i propri doveri deontologici l’avvocato che non attende un collega in ritardo di cinque minuti 12 Luglio 2016

Il Consiglio Nazionale Forense, con sentenza 11 novembre 2015 n. 160, ha precisato che “contravviene ai doveri di lealtà, correttezza e colleganza l’avvocato che, pur avvertito del ritardo incolpevole della controparte all’udienza, dopo un’attesa di appena cinque minuti, chiede al Giudice di dare atto dell’assenza del collega e di trattare la causa fissata per l’escussione delle prove orali avversarie, con conseguente decadenza istruttoria”. Nel caso in esame l’avvocato ‘impaziente’ aveva proposto ricorso avverso la decisione con la quale il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Trento gli aveva inflitto la sanzione disciplinare dell’avvertimento a fronte di un esposto presentato dal difensore della controparte che, a causa dell’improvvisa foratura di uno pneumatico, era giunto in Tribunale con cinque minuti di ritardo rispetto all’orario fissato per un’udienza. Infatti, pur essendo stato correttamente avvertito dell’imprevisto accaduto al Collega, il suo contraddittore aveva chiesto al Giudice che ‘l’udienza avesse ugualmente luogo’, senza attenderne l’arrivo. Il Consiglio dell’Ordine di Trento aveva quindi deliberato l’apertura del procedimento disciplinare nei suoi confronti, incolpandolo di “aver violato le norme deontologiche di cui agli art. 6, 22 e 23 del codice deontologico” e poi sanzionandolo con l’avvertimento. L’avvocato ‘incolpato’ ha proposto ricorso al Consiglio Nazionale Forense che però lo ha rigettato, in quanto il Consiglio dell’ordine, a giudizio del CNF, aveva valutato correttamente il caso: “Non è infatti dubitabile il fatto che l’avvocato in questione abbia posto in essere una condotta non rispettosa dei doveri di colleganza. Egli infatti, al corrente dell’incidente occorso al difensore della controparte, non ha inteso attendere, se non per soli cinque minuti, chiedendo che l’udienza venisse ugualmente svolta”. Non è solo la buona educazione, ma anche la deontologia, dunque, ad imporre agli avvocati di non approfittare delle disavventure in cui possono incorrere i colleghi avversari quando ciò, beninteso, non implichi alcun pregiudizio per le ragioni della parte assistita, come indubbiamente era nel caso esaminato dal CNF.

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